Descrizione
Il subingresso nell attivita, consiste nel trasferimento della gestione o della proprieta per atto tra vivi o per causa di morte dell attivita.
E' necessario inviare la SCIA/Comunicazione di subingresso, completa di tutti gli allegati, tramite il Portale, per le attivita di: commercio - somministrazione alimenti e bevande - acconciatori ed estetisti - tintolavanderie - autoriparatori - panificatori.
Si ricorda che è indispensabile indicare a quale tipologia di attivita si subentra. In caso di attività del settore alimentare/somministrazione alimenti e bevande è necessario presentare Notifica Sanitaria, con relativo versamento dei diritti di istruttoria dovuti alla ASL SIAN.
Informazioni per il subingresso nelle attivita di commercio e di somministrazione alimenti e bevande ( rif. L.R. 22/2019).
La SCIA/comunicazione di subingresso deve essere presentare allo stesso SUAP del comune competente per territorio che è quello in cui ha sede il locale per l esercizio dell attività commerciale. L esercizio di tale attività da parte del subentrante/dichiarante può essere iniziato dalla data di presentazione della segnalazione medesima.
Poichè nel caso di subingresso varia soltanto la titolarità dell attività commerciale, tutti i dati identificativi dell attività commerciale, già oggetto di SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE commerciale di avvio, resteranno immodificati. Quindi, non saranno oggetto di SCIA commerciale di subingresso: il settore merceologico o i settori merceologici, l ubicazione e la superficie di vendita del locale.
Nella SCIA di subingresso il subentrante deve dichiarare i propri dati identificativi e la sussistenza dei requisiti soggettivi: morali e professionali. Comunque, il subentrante deve dichiarare che i locali permangono conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Al trasferimento della titolarità per atto tra vivi, nel caso di esercizio di vendita al dettaglio e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si provvede:
a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;
b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.
La presentazione della comunicazione o della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell’atto, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali.
REQUISITI SOGGETTIVI:
1.Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2.Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
REQUISITI PROFESSIONALI:
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del titolare o del preposto nominato;
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del legale rappresentante o del preposto.
I requisiti professionali per la vendita di generi alimentari sono previsti dall art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; non sono necessari per la vendita di prodotti per la nutrizione animale.
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Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025, 12:02