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Cittadinanza – Richiesta di riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

Modulo per la presentazione di richiesta di riconoscimento del possesso dello status civitas italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (Jure Sanguinis).

Tipi di documento:
Municipium

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INFORMATIVA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

PRINCIPIO GENERALE

Bilanciamento costituzionalmente orientato tra il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di sovranità popolare (art. 1 Cost.).

In particolare:

– si esclude il riconoscimento automatico della cittadinanza iure sanguinis per le generazioni nate e stabilmente residenti all’estero, in assenza di concreti indici di collegamento con l’Italia (es. conoscenza della lingua, residenza, legami familiari, scolastici o fiscali);

– si riafferma che la cittadinanza non è una mera trasmissione genealogica, ma un vincolo giuridico-politico che implica diritti e doveri, e presuppone un’effettiva relazione con lo Stato.

 

Articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992

non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi:

- è nato all’estero anche prima dell’entrata in vigore della norma;

- possiede un’altra cittadinanza al momento della nascita o comunque prima del riconoscimento della cittadinanza italiana.



Lettera c) “esclusiva cittadinanza italiana”

Al momento dell’evento che dà luogo all’acquisto (es. Nascita), un genitore o un nonno era (o era al momento del decesso) esclusivamente cittadino italiano;

necessariamente l’intera linea di trasmissione della cittadinanza deve essere rimasta intatta.

Il richiedente deve dimostrare l’esclusività mediante:

- documentazione ufficiale (certificati negatori di cittadinanza straniera, attestazioni non iscrizione elettorale, ecc.), tradotta e legalizzata se in lingua straniera e nel caso apostillata.

- Non hanno validità autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.

 

- Lettera d) “ Residenza del genitore o adottante cittadino italiano”.

Un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.

Requisiti:

Residenza continuativa: i due anni devono essere senza interruzioni.

Successiva all’acquisto della cittadinanza: il genitore/adottante deve aver gia acquisito la cittadinanza italiana prima del periodo di residenza.

Anteriore alla nascita/adozione del figlio: il periodo di residenza deve concludersi prima dell’evento che da titolo alla cittadinanza.

Municipium

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Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2025, 12:16

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