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INFORMATIVA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PRINCIPIO GENERALE
Bilanciamento costituzionalmente orientato tra il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di sovranità popolare (art. 1 Cost.).
In particolare:
– si esclude il riconoscimento automatico della cittadinanza iure sanguinis per le generazioni nate e stabilmente residenti all’estero, in assenza di concreti indici di collegamento con l’Italia (es. conoscenza della lingua, residenza, legami familiari, scolastici o fiscali);
– si riafferma che la cittadinanza non è una mera trasmissione genealogica, ma un vincolo giuridico-politico che implica diritti e doveri, e presuppone un’effettiva relazione con lo Stato.
Articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992
non si considera mai acquisita la cittadinanza italiana da parte di chi:
- è nato all’estero anche prima dell’entrata in vigore della norma;
- possiede un’altra cittadinanza al momento della nascita o comunque prima del riconoscimento della cittadinanza italiana.
- Lettera c) “esclusiva cittadinanza italiana”
* Al momento dell’evento che dà luogo all’acquisto (es. Nascita), un genitore o un nonno era (o era al momento del decesso) esclusivamente cittadino italiano;
* necessariamente l’intera linea di trasmissione della cittadinanza deve essere rimasta intatta.
* Il richiedente deve dimostrare l’esclusività mediante:
- documentazione ufficiale (certificati negatori di cittadinanza straniera, attestazioni non iscrizione elettorale, ecc.), tradotta e legalizzata se in lingua straniera e nel caso apostillata.
- Non hanno validità autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.
- Lettera d) “ Residenza del genitore o adottante cittadino italiano”.
Un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.
Requisiti:
Residenza continuativa: i due anni devono essere senza interruzioni.
Successiva all’acquisto della cittadinanza: il genitore/adottante deve aver gia acquisito la cittadinanza italiana prima del periodo di residenza.
Anteriore alla nascita/adozione del figlio: il periodo di residenza deve concludersi prima dell’evento che da titolo alla cittadinanza.
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Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2025, 12:16