Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da la zanzara tigre e dalla zanzara comune.

Per  intervenire a tutela della salute pubblica e prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo, attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens)

Data :

12 giugno 2024

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da la zanzara tigre e dalla zanzara comune.
Municipium

Descrizione

Per  intervenire a tutela della salute pubblica e prevenire malattie infettive trasmissibili all’uomo, attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens), è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.30 del 12/6/2024 rivolta a tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati che abbiano la disponibilità di aree all’aperto, dove si possano formare raccolte d’acqua.

Ognuno per la parte di propria competenza deve:

 1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;

3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, principalmente quelli microbiologici (come il batterio “Bacillus Thuringiensis var. Israelensis”), registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso e reperibili presso i rivenditori specializzati di prodotti agricoli (ad esempio vivai e rivendite agricole) e presso alcune farmacie. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

 4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

 5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; qualora esse vengano ricoperte con teli, di svuotare mediante pompaggio e entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua che si è eventualmente accumulata sopra di essi;

 6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

 7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli di plastica o per altri scopi che richiedano la loro esposizione all’aperto, al fine di evitare che nei ristagni di acqua vi possano ovideporre le zanzare tigre;

 9. convogliare in appositi dispositivi di scarico la condensa di acqua in uscita dagli impianti di climatizzazione;

 10. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

11. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche.

Il  provvedimento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e rimarrà attivo fino al 31 ottobre 2024.

A seguire l’Ordinanza completa con tutti i dettagli. https://mail.comune.fiumicino.rm.it/service/home/~/?auth=co&loc=it&id=26487&part=2

Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2024, 13:29

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